1. Agli ufficiali inferiori delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dall'articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
2. La facoltà di portare le armi comuni, prevista dall'articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.